Art. 28.
(Percorsi studio-lavoro).

      1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, di agevolare le scelte professionali future degli studenti e delle studentesse mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le scuole superiori di tutte le aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
      2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo o allieva nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento, quali aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio e simili. Sono esclusi dalle convenzioni i centri e gli enti di formazione professionale e le agenzie regionali per l'impiego.
      3. Gli interventi di esperti sono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l'indirizzo di riferimento; si svolgono in

 

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orario curricolare e in compresenza con i docenti o le docenti.
      4. Gli inserimenti dei singoli allievi o allieve nelle realtà di lavoro sono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l'obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi deve documentare quanto svolto dallo studente o dalla studentessa in una relazione scritta.
      5. La scuola è tenuta a verificare con lo studente o la studentessa la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell'esperienza, richiedendogli o richiedendole di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall'istituto.
      6. L'organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente articolo, ma la frequenza, per quanto concerne l'inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, è a discrezione dello studente o studentessa.